CASE DI RIPOSO
Una casa di riposo è un alloggio ammobiliato multi-residenza destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. Differisce da una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) poiché quest'ultima è destinata a persone non autosufficienti e da una casa di cura per il livello di cure mediche fornite. In alcune regioni italiane (ad esempio in Lombardia), la distinzione tra casa di riposo e RSA è più sfumata. Il modello abituale di casa di riposo è che ogni persona o coppia nella casa ha una stanza stile appartamento o una suite. Ulteriori servizi vengono forniti entro l'edificio. Spesso questo comprende le strutture per i pasti, la raccolta, la ricreazione, e una qualche forma di assistenza sanitaria o hospice. Il livello dei servizi varia enormemente. Un posto in una casa di riposo può essere pagato per una locazione base, come un appartamento, o possono essere acquistati in perpetuo sulla stessa base di un condominio. All'interno delle Case di Riposo il personale stabile di tipo sanitario comprende gli Operatori socio-sanitari e gli Infermieri. Il Medico passa a controllare e visitare gli ospiti 1 volta alla settimana. Per quello che riguarda gli OSS il loro turno di Assistenza Socio-Sanitaria è garantito 24 su 24, mentre gli Infermieri a seconda dell'ordinamento della struttura possono essere stabili 13 h su 24 o 24 h su 24. I villaggi per i pensionati e le comunità di pensionati, a differenza delle case di riposo, offrono case per i residenti separate e autonome.
 

FOCUS ON...
La carta dei diritti degli anziani

Ogni persona anziana ha diritto ad un’assistenza fisica, che implica: la sicurezza fisica e la salvaguardia in tempo di pace e di guerra ed in particolare nei casi di calamità naturali e catastrofi sociali; il mantenimento della salute mediante l’assistenza e le misure più appropriate (alloggi e servizi adatti all’igiene, alle cure e all’assistenza geriatrica); il diritto a condurre una vita normale e la possibilità di avere un contatto con la natura; ad un’assistenza economica, che presuppone: la possibilità di godere di una pensione superiore al minimo indispensabile alla vita che consenta di partecipare ad una vita sociale e culturale; un alloggio confortevole ed adeguato alle esigenze della persona anziana ubicato nell’ambiente più idoneo; la possibilità di svolgere un’attività utile ed un lavoro produttivo commisurato alle condizioni fisiche e psichiche individuali; ad un’esistenza sociale, che comprende: la possibilità di vivere con dignità e sicurezza conservando la propria personalità, di frequentare i propri simili per evitare la solitudine e di relazionarsi in modo cordiale con tutte le altre classi sociali; un’accoglienza cortese e premurosa ad opera delle autorità senza alcuna distinzione di razza, di classe sociale, di religione o di altre ideologie qualunque sia il proprio stato fisico o mentale; una presenza politica efficace ed efficiente e la possibilità di collaborare all’elaborazione di leggi in materia;
ad un’esistenza culturale, che consente: la possibilità di accedere liberamente ai mezzi di informazione e di diffusione delle notizie; la possibilità di aderire ad attività di studio, corsi didattici, seminari culturali, lavori di formazione con possibilità di perfezionamento; la possibilità di esercitare un’attività culturale e di trasmettere alle generazioni future il proprio ingegno, la propria esperienza e saggezza; di disporre di sé stessa, che attribuisce: il diritto ad essere esonerata da quei lavori che richiedono una sforzo fisico o intellettuale; la libertà di formarsi una propria opinione e di poterla esprimere; la libertà di avere un proprio concetto del mondo e di organizzare una propria spiritualità interiore.

      

CASE PROTETTE O RESIDENZE PROTETTE
Sono strutture a carattere residenziale volte ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base a persone anziane non autosufficienti che non sono assistibili nel proprio ambito familiare. Prevedono una permanenza anche per lunghi periodi. Hanno lo scopo di prevenire ulteriori perdite di autonomia, mantenere le capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali del paziente. Nelle Case Protette è assicurata l’assistenza del medico, dell’infermiere e del fisioterapista. La struttura consiste in alloggi o unità abitative contigue destinate ad una o più persone, collocate in un ambito territoriale comune. Tali alloggi dispongono di servizi igienici, arredi e strutture utilizzabili dagli ospiti e devono essere realizzati nel rispetto di principi volti ad assicurare la tutela dell’ambiente e l’ottimizzazione degli spazi. La struttura, inoltre, dispone di uno spazio collettivo e di un servizio di portineria destinato al controllo e alla sorveglianza degli utenti. La Casa Protetta assicura una serie di servizi, come:

- assistenza tutelare diurna;
- assistenza notturna;
- assistenza medico-infermieristica diurna;
- assistenza riabilitativa;
- assistenza di guardia medica al bisogno;
- assistenza sociale;
- assistenza alberghiera fornitura pasti;
- assistenza lavanderia guardaroba;
- assistenza pulizia e riordino camere;
- assistenza pulizia generale e riordino spazi comuni.

E' inoltre garantito lo svolgimento di attività di socializzazione, ricreative e culturali ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali. La Casa Protetta può essere una struttura pubblica o una struttura privata. La scelta tra struttura pubblica o privata è correlata alle esigenze economiche dell’utente, alla qualità dei servizi erogati, alla mancanza di una lista di attesa, al numero dei posti letto disponibili, alla competenza e professionalità degli operatori, etc. I requisiti e le modalità di accesso alla struttura pubblica variano a seconda del Comune di residenza. Il costo del servizio fornito dalla struttura pubblica viene stabilito dal Comune di appartenenza e varia a seconda della Regione. La procedura di ammissione alla struttura privata dipende dal regolamento specifico della Casa Protetta e dal numero di posti letto disponibili. I tempi di accesso alle strutture sono generalmente lunghi e diversificati sul territorio in base alla domanda.

RSA (RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI)
Vengono identificate con l’acronimo RSA, introdotte in Italia a metà degli anni novanta, sono strutture non ospedaliere, ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. Si distinguono dagli ospedali e dalle case di cura, rivolti ai pazienti sofferenti di una patologia acuta, e dalle case di riposo, destinate agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n° 1607 del 15 febbraio 2011, depositata il 17 marzo 2011, ha riaffermato il principio secondo il quale per le persone con grave disabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n° 104/92, e per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalle ASL, per la fruizione di servizi domiciliari, diurni o residenziali in percorsi sociosanitari, la contribuzione ai costi deve avvenire sulla base del solo ISEE personale e non familiare. Le RSA sono gestite da enti pubblici o privati che offrono ospitalità, prestazioni sanitarie e assistenziali, aiuto nel recupero funzionale e nell'inserimento sociale e prevenzione delle principali patologie croniche. Tipicamente, in una RSA vengono garantite: l'assistenza medica e infermieristica, l'assistenza riabilitativa, l'aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane, l'attività di animazione e socializzazione, le prestazioni alberghiere, di ristorante, di lavanderia, di pulizia. Per richiederne l'accesso, è necessario rivolgersi alla ASL territorialmente competente o al servizio sociale del comune di residenza, per avere riconosciuta la condizione di non autosufficienza. Le spese, stabilite dagli enti che gestiscono le residenze sanitarie assistenziali in accordi con il comune, sono in parte a carico del Servizio sanitario nazionale, in parte a carico del comune e in parte a carico dell'utente.

RICOVERI DI SOLLIEVO
Si tratta di un servizio di ricovero temporaneo a tariffa ridotta, rivolto a persone anziane residenti nel Comune di Piacenza, certificate non autosufficienti dall’Unità di Valutazione Multidimensionale. Offre la possibilità di ricovero temporaneo in una Casa Residenza per Anziani non autosufficienti, al fine di dare sollievo a situazioni di particolare difficoltà, quali: temporanea assenza della persona che garantisce assistenza all’anziano, necessità di fornire al familiare un sollievo temporaneo dall’attività di cura. Il ricovero può avere durata massima di un mese. Il servizio è a tariffa ridotta, i costi sono infatti sostenuti dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Per attivare la procedura di ammissione è necessario contattare l’Assistente Sociale competente per la zona di residenza della persona anziana.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
Si tratta di strutture residenziali di dimensioni ridotte, destinate a persone anziane autosufficienti che, per particolari condizioni psicofisiche e relazionali, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà. Garantiscono agli ospiti una vita comunitaria parzialmente autogestita, con l’appoggio dei Servizi Territoriali. Per le domande di ingresso occorre rivolgersi direttamente alle strutture.

CURE TERMALI
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, nei limiti previsti dal piano sanitario locale, le prestazioni idrotermali. Queste prestazioni sono erogate presso appositi presidi di servizio, oltre che presso centri termali di enti pubblici e privati riconosciuti e convenzionati. E’ bene non scegliere uno stabilimento termale senza informarsi se la struttura è convenzionata o meno, per evitare che si paghi per intero il conto della terapia. Ogni anno vengono stipulate con gli stabilimenti termali le convenzioni e in ogni convenzione vengono definite le patologie e i relativi costi. Negli anni precedenti potevano usufruire delle prestazioni termali tutti i lavoratori del settore pubblico e privato in qualsiasi periodo dell’anno. Successivamente vi sono state delle modifiche inerenti le modalità per usufruire della cura termale e le patologie per le quali è stata riconosciuta tale terapia. I lavoratori dal 1992 possono effettuare le cure termali soltanto durante il periodo di ferie. Infatti non possono più usufruire di periodi di congedo straordinario retribuito, a meno che non risulti che le cure e la tempestività della loro effettuazione sono determinate e hanno carattere di urgenza per la terapia; questo deve avvenire tramite attestazione del medico della ASL o dell’INAIL. Tramite decreto è stato limitato il numero delle patologie che possono trarre reale beneficio dalle cure terminali. Questo elenco è stato modificato con decreti successivi, il più recente è quello del dicembre 1994. Le tariffe rimaste invariate al 1994 sono aumentate del 5,8%, però la procedura di accesso alle cure è diventata più semplice. Non serve più, infatti, il timbro dell’ASL, ma basta la proposta-richiesta del medico di base con la diagnosi. Vengono rimborsate dalle ASL soltanto le cure che vengono effettuate presso gli stabilimenti accreditati. Sono esenti dal ticket soltanto i bambini fino a sei anni e le persone di età superiore ai 65 anni, il cui nucleo familiare abbia un reddito non superiore ai 70 milioni all’anno.
L’INPS non riconosce ai trattamenti termali la natura curativa, ma soltanto quella preventiva. L’INPS rimborsa anche le spese per il soggiorno e per alcuni trattamenti complementari.

 
      

PATOLOGIE RIMBORSABILI (decreto ministeriale del 15 dicembre 1994):

Malattie delle vie respiratorie
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (ad esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato)

Malattie reumatiche
Osteoartrosi ed altre forme generative;
Reumatismi extra articolari;
Malattie delle vie respiratorie;

Malattie ginecologiche
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale ed involutiva;
Leucorrea persistente da vaginiti croniche specifiche o distrofiche;

Malattie dermatologiche
Eczema e dermatite atopica (escluse le forme vescicolari ed essudative);
Dermatite seborroica ricorrente;
Psoriasi (esclusa la forma postulosa, eritrodermica);

Malattie dell’apparato urinario
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;

Malattie dell'apparato gastroenterico
sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi;
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare;

Malattie otorinolaringoiatriche
Faringolaringiti croniche;
Stenosi tubariche;
Rinopatia vasomotoria;
Otiti carattali croniche;
Otiti croniche purulente non colesteatomatose;

Malattie vascolari
Postumi di flebopatie di tipo cronico;

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI TECNICI SULLE CASE DI CURA PRIVATE - DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977

IL MINISTRO PER LA SANITA'
Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1969, n.132, concernente la determinazione dei requisiti sulle case di cura private; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che riserva allo Stato la normativa tecnica relativa alle case di cura private;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione II, 8 marzo 1977, n. 1707/75; Ritenuto di approvare le norme relative alla determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private;

Decreta:
1. E' approvato l'allegato provvedimento, relativo alla determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private, composto di quarantaquattro articoli.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
¶Determinazione dei requisiti sulle case di cura private, ai sensi dell'art. 51 della L. 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4

Capitolo I - Generalità

Art.1. - Definizione.
Agli effetti delle presenti norme sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

Art.2. - Autorizzazione all'apertura.
L'autorizzazione all'apertura di case di cura private ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime viene rilasciata dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, secondo le modalità di cui all'art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto delle norme stabilite dal presente decreto. In caso di inadempienze alle disposizioni di legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, i competenti organi regionali possono diffidare il titolare della casa di cura ad eliminarle, entro un congruo termine tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la chiusura della casa stessa, fino a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali possono revocare l'autorizzazione all'apertura.

Art.3. - Tipologia delle case di cura.
Le case di cura si distinguono in:
a) case di cura medico-chirurgiche generali (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche);
b) case di cura mediche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche);
c) case di cura chirurgiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche);
d) case di cura polispecialistiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale);
e) case di cura monospecialistiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica);
f) case di cura ad indirizzo particolare (neuropsichiatriche, sanatoriali, preventoriali, per la riabilitazione funzionale, etc).
Le norme stabilite dal presente decreto si applicano a tutte le case di cura private salvo quanto previsto specificamente da singoli articoli per determinati tipi di esse. La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue: per le case di cura medico-chirurgiche generali: 150 posti-letto; per le altre case di cura: 50 posti-letto.

Capitolo II - Norme costruttive

Art.4. - Progettazione.
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o architetto, deve essere approvato dai competenti organi regionali, fatta salva l'osservanza delle norme edilizie comunali, e deve essere corredato dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi orografici, architettonici, costruttivi, impiantistici e strutturali esecutivi. Il progetto deve, inoltre, essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto segue:
a) la località prescelta, l'area disponibile, i criteri di scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche;
b) le modalità di utilizzazione dell'area;
c) il tipo di attività a cui la casa di cura privata è destinata;
d) il numero e la aggregazione degli edifici, i criteri di distribuzione e di destinazione dei locali e le loro caratteristiche;
e) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza;
f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.

Art.5. - Area.
La scelta dell'area deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche emanate dalle competenti autorità. La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale. La superficie totale dell'area, fatte salve le prescrizioni per alcuni tipi di case di cura di cui agli articoli 35, 36, 37 del presente decreto, non deve essere inferiore a 100 metri quadrati per posto-letto. La superficie coperta del piano terreno non deve essere superiore ad un quinto dell'area totale. Almeno 15 metri quadrati per posto-letto devono essere destinati a parco e giardino, e comunque devono essere previste aree riservate al parcheggio delle autovetture in misura non inferiore a 1 metro quadrato ogni 15 metri cubi costruiti fuori terra.

Art.6. - Approvvigionamento idrico.
La dotazione idrica delle case di cura non deve essere inferiore a 300 litri di acqua potabile al giorno per posto-letto; da tale dotazione è escluso il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane (impianto di riscaldamento, giardinaggio etc.). La casa di cura deve essere dotata di una riserva di acqua potabile non inferiore a 500 litri per posto-letto, realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

Art . 7. - Smaltimento dei rifiuti solidi.
Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti solidi che costituiscono pericolo d'infezione (bende, piccoli pezzi anatomici, etc.) siano inceneriti nell'ambito della casa di cura. I rifiuti solidi che non costituiscono pericolo di infezione sono smaltiti a cura del competente servizio comunale. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata a mezzo di contenitori a perdere. Per quanto riguarda le caratteristiche dei camini, ed in genere dei forni di incenerimento, gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615 e del suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

Art.8. - Smaltimento dei rifiuti liquidi.
I liquami devono essere convogliati in una fognatura razionale che può essere collegata con la fognatura cittadina. In difetto di questa, o quando essa non dia garanzia per un appropriato smaltimento, i liquami devono essere convogliati in apposito impianto di depurazione biologica, approvato dalla competente autorità sanitaria, la quale, può disporre che i liquami stessi siano sottoposti a procedimenti di disinfenzione prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua.

Art.9. - Smaltimento dei rifiuti radioattivi.
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, ed in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art.10. - Caratteristiche costruttive e requisiti delle camere di degenza .
Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei fabbricati devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve essere assicumta l'illuminazione naturale, mediante finestre apribili all'esterno, e una adeguata aerazione. Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque separati per lettighe ed ammalati, per personale e visitatori, per materiale pulito e vitto, per materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei ricoverati devono essere larghi almeno m. 2,30; quelli destinati ad altri servizi almeno m. 2. Devono essere previste scale a tenuta di fumo per la evacuazione rapida dei malati e del personale. Tali scale devono essere raggiungibili da qualunque settore della casa di cura in caso di emergenza. In tutte le scale le alzate non devono essere superiori a cm. 16 con pedate in relazione; le rampe devono essere rettilinee e i pianerottoli rettangolari, di larghezza non inferiore a m. 1,60, per consentire il transito con barelle. Le camere di degenza devono essere munite di dispositivi atti a consentire l'oscuramento. Devono essere adottati provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici. Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione e all'azione meccanica. Salvo quanto previsto nel successivo art. 33 per le unità di pediatria, nelle camere di degenza la superficie del pavimento non deve essere inferiore a 7 metri quadrati per letto nelle camere a più letti e a 12 metri quadrati nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza non devono comunque essere collocati più di 4 letti. I locali del piano seminterrato e del piano rialzato devono avere un'altezza minima di m. 3,20. Le camere di degenza non possono essere ubicate nel piano seminterrato e, per i piani superiori a quello rialzato, devono avere un'altezza minima di m. 2,70. La superficie complessiva delle finestre delle camere di degenza deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo utile di 2 metri quadrati.

Art.11. - Condizioni microclimatiche.
Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche. Devono osservarsi i seguenti limiti dei fattori microclimatici: nelle sale di degenza e di soggiorno temperatura dell'aria non inferiore a 20° C con numero di ricambi d'aria non inferiore a 2 all'ora; nelle sale di visita e di medicazione temperatura dell'aria non inferiore a 22° C, con un numero minimo di ricambi di aria di 3 all'ora; nei locali di servizio (servizi igienici, cucinette etc.) temperatura dell'aria tra 17° e 19° C con un numero minimo di ricambi d'aria di 4 all'ora. Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza degli immaturi, rianimazione, terapie intensive, etc.) è prescritta l'adozione di impianti di condizionamento senza ricircolazione dell'aria. I valori della temperatura, dell'umidità relativa, del numero dei ricambi orari, devono essere determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato. Devono essere esclusi dal riscaldamento i locali di deposito dei medicinali, del materiale sporco e dei rifiuti.

Art.12. - Impianti elettrici.
La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti. In ogni camera di degenza devono essere predisposte la opportuna illuminazione generale notturna e per singolo postoletto. Accanto ad ogni letto devono trovarsi una presa di corrente ed un dispositivo acustico-luminoso per la chiamata del personale.

Art.13. - Impianto idrico-sanitario.
Ai fini delle presenti norme s'intende per servizio igienico il complesso costituito da un lavabo, un bidet, una tazza, con apparecchi igienici di tipo «clinico» ed una doccia.Ogni casa di cura deve essere dotata di almeno un servizio igienico ogni 4 posti-letto e di una vasca da bagno ogni 30 posti-letto. Vanno inoltre previsti adeguati servizi per il personale. Quando il servizio igienico comunichi direttamente con il corridoio, deve prevedersi un antilatrina munita di lavabo. Più latrine possono avere in comune una sola antilatrina munita di un adeguato numero di lavabi. Di norma le latrine debbono essere naturalmente aerate ed illuminate, è consentito l'uso di latrine aerate ed illuminate artificialmente a condizione che ciascuna di esse sia provvista di una autonoma canna di aspirazione forzata. Ogni apparecchio destinato alla pulizia personale deve essere munito di gruppo miscelatore di acqua calda e fredda. Tutti i locali devono essere muniti di chiusino idraulico a pavimento per lo smaltimento delle acque di lavaggio. Devono essere previste reti di ventilazione primaria e secondaria delle colonne di scarico.

Art.14. - Impianti di distribuzione dei gas medicali.
Nelle case di cura che ricoverano ammalati di pertinenza chirurgica e comunque in quelle con oltre 150 posti-letto la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato e le relative tubazioni devono essere ubicate in apposite e distinte sedi, facilmente ispezionabili, realizzate con accorgimenti atti ad evitare erronei collegamenti, e senza interferenze con altre reti. La centrale di distribuzione deve essere idoneamente ubicata e protetta contro l'eccessivo riscaldamento e le accidentali manomissioni. Il deposito dei gas medicali e dei contenitori di ossigeno liquido deve avvenire in vano apposito e protetto e deve soddisfare tutte le prescrizioni di legge.

Art.15. - Protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Si osservano le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capitolo III - Requisiti di carattere tecnico-sanitario

Art.16. - Requisiti generali.
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve constare di uno o più edifici ad uso esclusivo. Devono sussistere almeno i seguenti locali e servizi:
a) servizio accettazione;
b) camere di degenza distinte a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme diffusive;
e) servizio di radiodiagnostica;
f) laboratorio di analisi;
g) emoteca, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di attuazione, con particolare riguardo agli articoli dal 38 al 43;
h) servizio di lavanderia e disinfezione, d'incenerimento rifiuti solidi, cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria;
i) servizio mortuario;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) attrezzatura tecnica ed impianti tecnologici idonei in relazione all'attività esercitata;
n) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
o) stanza con servizi igienici per il medico di guardia, ed eventualmente per l'ostetrica di guardia.

Art.17. - Servizi della casa di cura.
I servizi della casa di cura privata si distinguono in:
1) direzione sanitaria;
2) servizi di diagnosi, cura e degenza;
3) servizi amministrativi e generali.

Art.18. - Direzione sanitaria.
cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni; controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro, contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari; trasmette annualmente all'Ufficio del medico provinciale un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 28 e comunica le successive variazioni; vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico; cura la tempestiva trasmissione all'I.S.T.A.T. e all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste; stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari; controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza; vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso all'amministrazione i provvedimenti disciplinari; propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;
rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura; vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari; controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge; vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura; stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica. La direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati all'espletamento delle attività ad essa connesse.

Art.20. - Servizi di diagnosi e cura.
Ogni casa di cura deve disporre dei seguenti servizi di diagnosi e cura:
a) Accettazione:
consiste di locali per la prima visita e la registrazione, e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere direttamente accessibile all'esterno anche da parte di barellati e deve essere collegata con il pronto soccorso, eventualmente esistente in rapporto al disposto del successivo art. 21. Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386, possono chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio ambulatoriale. Esso deve essere costituito da separati locali per la visita, per i medici, per il lavoro del personale di assistenza, per l'attesa, e disporre di servizi igienici. Vanno evitate barriere architettoniche per l'accesso all'accettazione, al pronto soccorso ed al servizio ambulatoriale.

b) Servizio di diagnostica radiologica:
deve consistere di almeno 2 sale d'accertamento diagnostico radiografico adiacenti ai locali eventualmente occorrenti per lo sviluppo per materiale sensibile e per la preparazione dei mezzi di contrasto. Debbono essere disponibili appositi locali per la lettura e la ripartizione dei radiogrammi, l'archivio, il deposito di materiale, il personale, nonché per l'attesa ed i servizi igienici. Il servizio deve essere facilmente accessibile agli ammalati sia interni che esterni. Analoghi criteri vanno seguiti nell'organizzazione di un eventuale servizio di terapie fisiche.

c) Attrezzature:
devono essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria.

d) Servizio di analisi:
deve consistere di locali separati per l'attesa, il prelievo, le analisi chimico-cliniche e batteriologiche nonché per il lavaggio ed il deposito del materiale, l'archivio, e di servizi igienici.

e) Complessi operatori (per le case di cura che ricoverano ammalati chirurgici): un gruppo operatorio, costituito da due sale operatorie, deve servire non più di 100 posti-letto di malati chirurgici.
Altri elementi costitutivi indispensabili di ogni complesso operatorio, per interventi chirurgici generali o di specialità, sono:
un locale per la preparazione degli operandi;
un locale per la preparazione dei chirurghi e del personale ausiliario;
un locale per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico;
una sala gessi;
un locale per il risveglio e l'osservazione degli operati;
un deposito per l'armamentario e per il materiale di medicazione (collegato con la sterilizzazione);
uno spogliatoio per i medici;
uno spogliatoio per il personale ausiliario;
un locale per ricerche diagnostiche estemporanee;
servizi igienici;
un locale di raccolta per la biancheria usata ed i rifiuti.
La larghezza e la lunghezza di ogni sala operatoria non devono essere inferiori a m. 6.

f) Gruppo parto (per le case di cura che svolgono attività ostetrica):
deve compredere: due sale da parto, con adeguato numero di locali per il travaglio, locali idonei per la prima assistenza ai neonati, la preparazione del medico e del personale ausiliario, il deposito di materiale.
Deve essere previsto un gruppo da parto ogni 40 posti-letto di ostetricia, acusticamente isolato e ben collegato con le degenze di ostetricia, con il gruppo operatorio e con l'impianto di sterilizzazione.

g) Locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme diffusive:
devono essere strutturati in stanze ad un letto con ingresso separato da quello destinato agli altri ammalati, con servizi igienici indipendenti e con zona filtro.

Art.21. - Servizio di pronto soccorso.
La regione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 18 agosto 1974, n. 386, può chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio continuo di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali. Ciascuna casa di cura privata è tenuta comunque ad assicurare le prime cure a malati o feriti che necessitino di immediata assistenza, disponendone poi, se del caso, il trasferimento mediante autoambulanza ad un ospedale pubblico adeguato alle loro esigenze assistenziali.

Art.22. - Obblighi del titolare della casa di cura.
E' fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di: denunciare gli apparecchi radiologici esistenti nelle case di cura private ai sensi dell'art. 195 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive comunque confezionate; provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale sanitario (regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, modificato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112), alla generale disinfezione o ripulitura degli ambienti e relativi arredi, nonché alla loro manutenzione.

Art.23. - Degenze.
Ogni casa di cura deve essere articolata in unità di degenza. L'unità di degenza, corrispondente alla sezione ospedaliera, comprende un numero di posti-letto non superiore a 30. Le unità di degenza debbono essere aggregate fra di loro per branche affini (medicina e specialità mediche, chirurgia e specialità chirurgiche, etc.), in raggruppamenti, corrispondenti alle divisioni ospedaliere, che devono comprendere non meno di 50 e non più di 100 posti-letto, ovvero non meno di 30 e non più di 80 per le specialità. Nelle case di cura sanatoriali, preventoriali o comunque esclusivamente destinate al ricovero di forme morbose non acute, nonché in altre ad indirizzo particolare (centri di recupero e riabilitazione funzionale, climatiche, termali e simili), il raggruppamento, corrispondente alla divisione ospedaliera, deve comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto. Ogni 30 posti-letto devono essere previste almeno due camere ad un letto, con annessi servizi igienici, per l'eventuale separazione di ricoverati. Ogni unità di degenza deve comprendere almeno: un locale di lavoro per il personale di assistenza infermieristica; un locale per visita e medicazione; un locale per il deposito delle padelle dotato di smaltitoio;un locale per la distribuzione del vitto con cucinetta; un locale di soggiorno; un ripostiglio per il materiale di pulizia. E' consentito che non più di due unità di degenza abbiano in comune alcuni dei locali sopra menzionati (cucinetta, ripostiglio, servizio igienico del personale). Ogni raggruppamento di unità di degenza deve comprendere almeno: un locale per la caposala, con annessi depositi del materiale pulito e dei medicinali; una camera per i medici con annesso servizio igienico; uno spogliatoio per il personale di assistenza. In ogni caso deve essere previsto in ciascun piano di degenza un locale per la visita e medicazione, un locale per il personale di assistenza con relativi servizi igienici, una cucinetta, ed una sala per i visitatori e per il soggiomo degli ammalati.

Art.24. - Cartelle cliniche.
In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed le o consorziale di igiene.

Art.25. - Servizi generali.
Ogni casa di cura deve essere dotata dei seguenti servizi generali:
a) Cucina:
comprende locali separati per ricevere e controllare gli alimenti e le bevande, per la loro conservazione; per la preparazione, cottura e confezione dei pasti, per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei carrelli.
Per il personale addetto devono essere disponibili locali per gli spogliatoi e servizi igienici.
Le pareti devono essere ricoperte fino a m. 2 con materiale lavabile, impermeabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche.
Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.
b) Lavanderia:
comprende locali ben aerati ed illuminati per la raccolta e la cemita della biancheria e di altri effetti sporchi, per il lavaggio, l'asciugatura, il rammendo, la stiratura, il deposito della biancheria e degli altri effetti puliti, il deposito per i detersivi ed il materiale d'uso, nonché spogliatoi e servizi igienici per il personale. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione ed eliminazione di vapori, polveri ed odori. E' consentito che la casa di cura provveda a far eseguire il lavaggio di biancheria non infetta da impianti esterni, purché questa vi sia trasferita in sacchi impermeabili ed a chiusura ermetica. Deve comunque essere previsto un locale di deposito dei sacchi di biancheria sporca.
E' vietato far eseguire il lavaggio di biancheria infetta presso impianti esterni. Questa deve essere sempre bonificata e lavata presso la casa di cura.
c) Disinfezione e disinfestazione:
consta di locali destinati al trattamento degli effetti personali e letterecci, della biancheria e in genere dei materiali infetti, nonché al deposito dei disinfettanti.
Il servizio deve essere dotato delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione.
Deve essere assicurata una netta separazione tra zone infette e zone non infette, le quali devono comunicare tra loro esclusivamente tramite gli apparecchi di trattamento. L'accesso alla zona infetta deve avvenire attraverso apposito filtro, dofato di servizi igienici per il personale.
d) Sterilizzazione:
devono essere previste due zone nettamente separate: una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento del materiale da trattare; l'altra al deposito ed alla distribuzione del materiale sterile.
e) Servizio mortuario:
consiste di locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con separato accesso dall'esterno, destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché ad eventuali riscontri diagnostici anatomo patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83.
f) Servizio farmaceutico:
appositi locali devono essere destinati a deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza.
g) Assistenza religiosa:la direzione sanitaria provvede ad assicurare il servizio di assistenza religiosa per coloro che ne facciano richiesta.

Capitolo IV - Personale

Art.26. - Personale medico.
Il personale medico deve essere rapportato non soltanto al numero dei posti-letto, ma anche alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, in modo da assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati. Il regolamento interno della casa di cura deve prevedere la dotazione di personale medico in conformità ai criteri indicati nel comma precedente. In tutte le case di cura deve essere previsto personale medico con funzioni di diagnosi e cura, con rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno o definito, almeno nelle seguenti proporzioni: un medico dirigente responsabile ed un medico con funzioni di aiuto per ciascun raggruppamento di unità di degenza, corrispondente ad una divisione ospedaliera, ed un medico con funzioni di assistente per ogni unità di degenza. Resta salvo il rapporto convenzionale previsto dal terzo comma n. 1) dell'art. 28.

Art.27. - Qualificazione del personale medico.
I medici, che dirigono raggruppamenti di unità di degenza e che hanno la direzione del servizio di analisi, o del servizio di radiologia, o del servizio di anestesia e rianimazione, devono essere in possesso della corrispondente idoneità nazionale a primario ospedaliero, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni, oppure devono aver ricoperto posti di primario prima dell'entrata in vigore del predetto decreto oppure essere medici universitari.
Nel caso che i raggruppamenti comprendano unità di degenza di più specialità, la idoneità deve essere posseduta nella disciplina madre (ad es.: idoneità a primario di chirurgia generale se le unità di degenza sono a carattere ortopedico e ostetrico).
I medici che hanno la direzione del servizio di radiologia e del servizio di anestesia e rianimazione, devono essere anche in possesso della relativa specializzazione.
I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche devono possedere la relativa specializzazione. Sono esonerati dal requisito dell'idoneità a primario nella disciplina i medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni indicate nel primo comma del presente articolo, nonché quelli che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con l'integrazione al primo comma del servizio prestato nelle case di cura private.

Art.28. - Regolamento dell'attività medica.
Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio. La casa di cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni. In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa stessa di assicurare comunque con il proprio personale medico una adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:
1) il tipo di rapporto convenzionale (saltuario, a tempo parziale, etc.);
2) la durata del rapporto stesso;
3) la natura dell'attività professionale che il medico convenzionale è tenuto a svolgere;
4) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e la cura dei ricoverati, in rapporto allè responsabilità dei medici dipendenti;
5) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.
Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie. Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

Art.29. - Personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo, ed amministrativo.
L'organico della casa di cura deve prevedere personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore. Essa deve comunque essere tale da garantire nei due turni diurni la continua presenza di almeno:
a) una caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza;
b) infermieri professionali - o, in mancanza generici - nel rapporto di una unità ogni 10 posti-letto, sempreché sia assicurata la presenza di almeno un infermiere professionale ogni 30 posti-letto.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto ad un raggruppamento di unità di degenza di ostetricia-ginecologia deve prevedere:
a) una ostetrica capo;
b) una ostetrica fino a 15 posti-letto ed una ostetrica ogni 10 posti-letto in più;
c) puericultrici nella produzione di una ogni 5 culle per neonato.
La dotazione organica del personale esecutivo deve prevedere la continua presenza nei due turni diurni, di una unità ogni 15 posti-letto. Per l'assistenza ai neonati immaturi, deve essere prevista una adeguata dotazione organica di vigilatrici di infanzia e di infermieri professionali specializzati in pediatria, in numero tale da assicurare un minimo di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo nelle 24 ore. Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale sanitario ausiliario ed esecutivo nella proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per il servizio diurno; deve comunque essere presente almeno un infermiere professionale ogni 100 posti-letto a frazione.

Art.30. - Personale medico del servizio di analisi.
Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui recettività non sia inferiore a 150 posti-letto, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito. I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione all'apertura ai sensi dell'art. 2 del presente decreto possono consentire - in relazione alla natura dell'attività svolta ed al carico di lavoro del servizio - che le case di cura, la cui recettività sia inferiore a 150 posti-letto affidino, mediante convenzione, la direzione del servizio di analisi ad un medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 27. In tutte le case di cura private deve essere comunque previsto almeno un posto di medico con funzioni di assistente addetto al servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito. Inoltre le case di cura private con recettività superiore a 150 posti-letto e, comunque quando il servizio di analisi estenda la sua attività in particolari settori specialistici o per conto terzi esterni, devono adeguare il proprio personale a tali esigenze, prevedendo anche posti in organico per biologi, chimici e fisici, oppure rapporti convenzionali coi medesimi.

Art.31. - Personale medico del servizio di radiodiagnostica.
Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 150 posti-letto, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito. I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione all'apertura ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono consentire - in relazione alla natura dell'attività svolta ed al carico di lavoro del servizio - che le case di cura la cui ricettività sia inferiore a 150 posti-letto, affidino, mediante convenzione, la direzione del servizio di radiodiagnostica ad un medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 27. In tutte le case di cura private deve essere comunque previsto almeno un posto di medico con funzioni di assistente radiologo per il servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito. Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista-rianimatore.

Capitolo V - Requisiti, attrezzature e servizi di unità di degenza a carattere specialistico e di case di cura ad indirizzo specialistico

Art.33. - Pediatria.
Le camere di degenza devono avere la parete che le separa dal corridoio prevalentemente vetrata in modo da consentire la continua e completa sorveglianza dei degenti. Le unità di degenza devono disporre di spazi di soggiorno e svago, coperti e scoperti, ad uso esclusivo dei bambini e proporzionati al loro numero. Nell'unità di degenza pediatrica deve realizzarsi la separazione fra divezzi e lattanti. La superficie del posto-letto non deve essere inferiore a 5 metri quadrati per stanze a più letti e a 9 metri quadrati per stanze ad un letto (senza accompagnatore). Anche quando sia prevista l'assistenza ai neonati immaturi in appositi presidi di cure intensive, devono essere sempre disponibili almeno due termoculle portatili per l'eventuale immediato trasferimento alla più prossima unità di cura intensiva per immaturi, a mezzo di autoambulanze idoneamente attrezzate. Le unità pediatriche devono essere dotate di adeguato lactarium. Devono provvedersi gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna. Per i locali, per i serramenti, per gli impianti e per gli arredi devono essere adottate misure di sicurezza per evitare incidenti dovuti all'imprudenza dei bambini.

Art.34. - Ostetricia.
In tutte le case di cura provviste di unità di degenza di ostetricia deve essere istituito un servizio con degenza di assistenza neonatale.

Art.35. - Case di cura sanatoriali.
Le case di cura sanatoriali devono essere ubicate in località con idonee caratteristiche climatiche e riparate dai venti dominanti; gli edifici devono essere ampiamente soleggiati.La superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto.
L'area non occupata dall'edificio deve essere prevalentemente destinata a parco alberato, accessibile ai ricoverati. Devono essere disponibili adeguati locali di soggiorno, refettori, balconi e verande accessibili anche agli ammalati a letto abbisognevoli di elioterapia.
Le case di cura per forme polmonari ed extrapolmonari devono assicurare una netta separazione tra i due settori.

Art.36. - Case di cura preventoriali e preventori vigilati.
I preventori vigilati, per minori fino a 12 anni e adolescenti dai 12 ai 18 anni, devono avere sede in località con adatto clima e riparata dai venti dominanti, e la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto. L'area non occupata dall'edificio deve essere destinata prevalentemente a campi di gioco, zone erbose e zone alberate. Le camere di degenza, distinte per classi di età e, oltre i 6 anni di età, per sesso, devono essere integrate da adeguate stanze di soggiorno e ricreazione, da refettori, da sala visita, da aule scolastiche con la attrezzatura e con gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti in materia. Devono essere assicurate consulenze per le più comuni specialità e devono essere disponibili le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.

Art.37. - Case di cura neuropsichiatriche.
Le case di cura neuropsichiatriche devono disporre di una superficie totale dell'area non inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto, di cui almeno 100 metri quadrati non coperti da costruzioni, per attività sportiva, viabilità, parcheggi e verde. Le case di cura neuropsichiatriche devono possedere: locali ed attrezzature per la raccolta e la elaborazione dei dati necessari ai fini psico-medico-sociali; locali ed attrezzature per interviste a scopo diagnostico e per gli interventi psicoterapeutici individuali e di gruppo; strutture da adibire per i trattamenti di «ospedale diurno» e di «ospedale notturno» in collegamento funzionale con le attività ambulatoriali ed i servizi extraospedalieri socio-sanitari e di igiene mentale. Il laboratorio di analisi deve essere attrezzato per le ricerche chimico-cliniche, ematologiche, microbiologiche e sierologiche peculiari della specialità. Le case di cura devono disporre tra l'altro dell'attrezzatura necessaria per gli esami di neurofisionatologia con apparecchi per elettroencefalografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia.
Devono essere assicurate le consulenze per le più comuni specialità e devono essere disponibili le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche. Ai fini del ricovero dei pazienti che rientrano nell'art. 1 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e nell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, le case di cura devono essere anche in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti dalla vigente legislazione. Le principali strutture della casa di cura neuropsichiatrica debbono essere adatte a consentire la vita giornaliera degli infermi in un adatto clima di sociopsicoterapia e secondo un sistema di comunità terapeutica. La separazione dei sessi, che deve essere prescritta nei locali di ricovero, di trattamento e di riposo, deve essere evitata negli altri ambienti comunitari. Devono essere previsti locali ed attrezzature, oltre a quelli destinati ai servizi generali ed a quelli sopracitati: per i trattamenti terapeutici intensivi; per la sociopsicoterapia; per la ludoterapia; per la terapia occupazionale; per il servizio di assistenza sociale.

Art.38. - Adeguamento dei servizi generali e dei servizi di diagnosi e cura per particolari tipi di case di cura.
I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono consentire alle case di cura private la cui recettività sia inferiore ai 100 posti-letto deroghe alle prescrizioni del presente decreto per quanto concerne i servizi di diagnosi, cura e degenza ed i servizi generali. Tali deroghe, aventi il fine di adeguare e dimensionare i predetti servizi e le relative attrezzature alla peculiare attività delle singole case di cura, tenuto anche conto della ricettività, debbono comunque garantire la piena idoneità della casa di cura a svolgere le proprie funzioni assistenziali. Le deroghe possono riguardare:
a) il servizio di radiodiagnostica (art. 20, punto b);
b) il servizio analisi (art. 20, punto d);
c) il servizio mortuario (art. 22, punto e).
I competenti organi regionali possono, in via eccezionale, e per un periodo di tempo predeterminato in relazione alle disponibilità idriche locali, autorizzare deroghe alla dotazione idrica giornaliera prevista dall'art. 6, la quale comunque, non può in alcun caso, scendere al di sotto dei 150 litri.

Capitolo VI - Requisiti necessari per l'esercizio della funzione di «direttore sanitario responsabile»

Art.39. - Requisiti direttore sanitario di case di cura di oltre 150 posti-letto.
Il direttore sanitario responsabile delle case di cura private dotate di oltre 150 posti-letto, al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura stessa ai sensi dell'art 53, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve possedere uno dei seguenti requisiti:
idoneità nazionale a direttore sanitario ospedaliero conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e successive modificazioni, ovvero inclusione nell'elenco previsto dall'art. 126, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica stesso, per i sanitari che alla data di entrata in vigore del decreto prestassero servizio di ruolo come direttore sanitario in ospedali pubblici in qualsiasi categoria ovvero avessero conseguito la relativa idoneità in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e della legge 9 agosto 1954, n. 653; medico provinciale di ruolo del Ministero della Sanità o delle regioni con anzianità di servizio di almeno 5 anni; ufficiale sanitario di ruolo di comuni non oltre 100.000 abitanti ovvero per incarico (sempre di comuni non oltre 100.000 abitanti) con anzianità di servizio di almeno 5 anni; vice direttore sanitario di ospedale regionale o provinciale di ruolo ovvero con anzianità di servizio di 5 anni quale incaricato; aiuto od assistente di ruolo di istituto universitario di igiene con almeno cinque anni di servizio; ispettore sanitario d'ospedale regionale o provinciale di ruolo o incaricato con 5 anni di anzianità di servizio purché provvisto della libera docenza o specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera o in igiene e medicina preventiva. Sono esonerati dal requisito dell'idoneità a direttore sanitario i medici che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni indicate nel primo comma del presente articolo nonché quelli che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, con la integrazione della previsione del servizio prestato nelle case di cura private.

Art.40. - Requisiti direttore sanitario di case di cura di non oltre 150 posti-letto.
Il direttore sanitario responsabile delle case di cura private dotate di non oltre 150 posti-letto, al quale non è vietata attività di diagnosi e cura nella casa di cura stessa, deve possedere almeno uno dei requisiti seguenti:
1) idoneità regionale a vice direttore ospedaliero conseguita ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dall'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 148, ovvero inclusione nello specifico elenco di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica citato;
2) specializzazione in igiene ed in igiene e tecnica ospedaliera od in igiene e medicina preventiva;
3) anzianità di servizio di almeno 3 anni in un ospedale od in una casa di cura con funzioni di direttore sanitario;
4) anzianità di servizio di almeno 3 anni nelle funzioni di cui al precedente art. 39.

Art.41. - Assenza o impedimento direttore sanitario.
L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, ed a comunicarne il nominativo al medico provinciale.
Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti di cui al precedente art. 40.

Art.42. - Divieti - Incompatibilità.
Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in più di una casa di cura con 100 o più posti-letto, ovvero in più di due quando ciascuna di esse sia dotata in un numero di posti-letto inferiore a 100.
La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, socio o azionista della casa di cura.

Capitolo VII - Norme finali e transitorie

Art.43. - Richiamo legislativo.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si richiamano - in quanto applicabili - la normativa sulle costruzioni ospedaliere, nonché le altre disposizioni legislative in materia ospedaliera.

Art.44.
Termine adeguamento norme. Le case di cura private devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro 8 anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso a pena di revoca di autorizzazione. Fino all'emanazione di nuove norme sull'edilizia ospedaliera pubblica, le statuizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 10 e quelle di cui agli articoli 35, primo e secondo comma; 36 primo comma; 37, primo comma, non si applicano alle case di cura autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

 

 

 

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